Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Massimo Pettinelli, ha omologato il risultato del campo della sfida tra Gi Group Monza e Tonno Callipo Vibo Valentia. Questo il dispositivo della sentenza:
“Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara, letta l’istanza presentata dalla Gi Group Monza,
FATTO E DIRITTO
Il 1°arbitro riferisce che la società Gi Group Monza, dopo alcuni punti dalla verifica del video check, avvenuta sul 13-15 del 3°set, reclamava su una irregolarità di punteggio; il 2°arbitro si confrontava con il dirigente della società Tonno Callipo addetto allo scout il quale mostrando il computer, confermava la correttezza del punteggio e analogamente si esprimeva il Segnapunti. La gara quindi proseguiva ed il 3°set terminava con il punteggio di 23-25.
Nell’intervallo tra il 3°e il 4°set il capitano della società Gi Group Monza preannunciava istanza oggi al vaglio di questo Giudice. Esaminata e valutata la premessa in fatto adeguatamente descritta dal 1°arbitro nel rapporto di gara e preso atto quindi della tardiva formalizzazione del preannuncio, come pure della conferma, avvenuta anch’essa in ritardo perché in contrasto con il limite temporale previsto dall’art.23, 3°e 4°comma del Reg.Giurisdizionale, l’istanza appare irrituale e quindi inaccoglibile.
Osserva altresì questo Giudice, per quanto possa ulteriormente occorrere, che secondo il costante orientamento, le istanze, come nel caso di specie, non possono fondarsi su presunti errori tecnici degli Ufficiali di Gara; considerato inoltre che il referto di gara non può essere contestato nel merito, stante il disposto di cui all’art. 37 comma 8 del Regolamento Gare; il Giudice
P.Q.M. DELIBERA
di respingere l’istanza della società Gi Group Monza;
di omologare la gara Gi Group Monza – Tonno Callipo Calab.VV. con il risultato conseguito sul campo”.