Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara e la memoria difensiva;
– rilevato che la Società BCC Leverano ha preannunciato il ritardo dovuto ad un lungo slittamento del volo Brindisi-Torino per problemi tecnici;
– considerato che gli arbitri, secondo quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento Gare, hanno protratto l’attesa di due ore e che nonostante ciò la Società Leverano ha accusato un ulteriore ritardo di venticinque minuti oltre il limite predetto come peraltro si evince dalla memoria difensiva;
– rilevato che la Società Leverano non ha organizzato la trasferta in modo adeguato in
previsione di eventuali ritardi o cancellazione del volo, onde scongiurare il pericolo di ritardi;
– ritenuto pertanto che il ritardato arrivo della Società Leverano non può essere imputato sostanzialmente ad evento non colpevole;
Per i suesposti motivi, visti gli artt. 13 e 23 del Regolamento Gare nonché la Circolare di Indizione dei Campionati Nazionale 2018/2019 DELIBERA
– di omologare la gara Synergy Arapi F.lli Mondovì – BCC Leverano con il seguente
risultato 3-0 con parziali 25-0;25-0;25-0;
– di penalizzare di tre punti in classifica la Società Leverano;
– di infliggere alla Società Leverano la multa di € 1.500,00=