Pallavolo PO SuperLega – La Corte Sportiva d’Appello Federale ha dimezzato la squalifica a Leal

La Corte Sportiva d’Appello della Fipav, presieduta dall’avv. Claudio Cultrera, nella sua riunione del 19 aprile 2022 ha dimezzato la squalifica comminata a Yoandy Leal per quanto accaduto al termine di gara1 della semifinale dei play off tricolori contro Perugia, riducendola da 4 a 2 giornata.
“CSA 9.21.22- Reclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale C.U. n.4 del 14 aprile 2022 (squalifica di quattro giornate all’atleta Hidalgo Yoandy Leal)

La Corte Sportiva di Appello
letti gli atti ed esaminati i documenti ed i video allegati al ricorso;
sentito, nel corso dell’udienza di discussione del 19 aprile 2022, il giocatore
Hidalgo Yoandy Leal, il quale:
l) ha, preliminarmente, ammesso di aver tenuto un comportamento poco corretto scusandosi per il proprio gesto di reazione, scaturito solo ed esclusivamente da un moto d’ira causato dalle continue provocazioni subite, durante tutto l’incontro, da parte dell’avversario Dragan Travica, provocazioni culminate, a suo dire, in una pesante offesa a sfondo razziale;
2) ha, inoltre, precisato di aver soltanto tentato di colpire il giocatore della Sir Safety Conad Perugia, Dragan Travica, senza riuscirvi e di non aver aggredito né spintonato volontariamente l’atleta n. 23 Mengozzi;
3) ha espressamente dichiarato di non aver avuto altre sanzioni disciplinari da quando gioca in Italia e nel presente campionato, perché non è sua abitudine reagire in nessun modo alle altrui provocazioni.
Sentita altresì la Presidente della società Modena Volley Punto Zero s.s.d.r.l., Dr.ssa Catia Pedrini, la quale ha lamentato il clima di tensione che ha pervaso l’intero svolgimento della gara, clima che ha sicuramente condizionato il comportamento del proprio giocatore, il quale mai aveva reagito nei modi mostrati a Perugia.
Ascoltato, altresì, l’avv. Marco Bonazzi Piani il quale, dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al ricorso presentato, ha insistito, in via principale, per la revoca/annullamento della sanzione a carico del giocatore Hidalgo Yoandy Leal per l’errata ricostruzione dei fatti di cui al rapporto arbitrale e, in via gradata, previa rinuncia alle richieste istruttorie ai fini dell’atterrimento di una celere decisione, per la riduzione della sanzione comminata ritenendola eccessiva, gravosa e sproporzionata rispetto alla reale condotta del giocatore, in ragione della mancata applicazione delle attenuanti della cd. “provocazione” per le offese a sfondo razziale subite dal giocatore , che hanno innescato la reazione dello stesso, la cui condotta sportiva è sempre stata irreprensibile e mai adusa ad alterchi con gli avversari.
La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.
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Preliminarmente questa Corte, riguardo al primo motivo di reclamo, intende ribadire che
il rapporto arbitrare costituisce fonte primaria di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l’incontro o sul campo di gara e, dall’esame dello stesso, emerge a chiare lettere la descrizione del comportamento antisportivo tenuto dal giocatore.
A tal proposito occorre anche sottolineare l’ineccepibile comportamento assunto dagli stessi Direttori di Gara, i quali, interponendosi anche fisicamente ai giocatori coinvolti, hanno sicuramente evitato che la situazione degenerasse.
La concitazione del momento e la calca venutasi a creare possono aver loro impedito di avere una più completa e precisa percezione del susseguirsi e dell’evoluzione dei fatti, come, invece, è sicuramente più facile oggi desumere dali’esame ex post, anche al rallenty, delle riprese filmate, in asettica distanza fisica e temporale.
Detto ciò si evidenzia che, dall’esame della documentazione acquisita, nessuna prova è comunque emersa, né è stata fornita dai ricorrenti, sulla presunta offesa a sfondo razziale che sarebbe stata posta in essere, da parte dell’avversario, nei confronti del reclamante.
Più precisamente, la ricostruzione alternativa dei fatti al riguardo offerta dall’atleta e dalla società non ha trovato conforto nei filmati video prodotti, benché risulti abbastanza inspiegabile il gesto commesso dall’atleta in questione, sicuramente abituato a partecipare ad eventi di alto livello agonistico, in mancanza di un fatto e/o di una provocazione di tale gravità da indurlo ad una siffatta reazione, alla luce anche del comportamento disciplinarmente irreprensibile dallo stesso atleta tenuto sino ad ora nelle pregresse gare di campionato.
A tal proposito questa Corte coglie l’occasione per rimarcare che qualsiasi eventuale insulto a sfondo razziale sarebbe comunque gravissimo, deprecabile e passibile delle massime sanzioni disciplinari.
L’esame delle riprese video allegate al ricorso (peraltro, mancanti dell’audio), dunque, non smentisce la iniziale ricostruzione arbitrale, nel quale si riferisce che il giocatore Hidalgo Yoandy Leal “indirizzandosi verso il n 4 Travica passava sotto la rete … sferrava un calcio verso un atleta avversario colpendolo e sfiorando il 2 arbitro, spintonava poi l ‘atleta n. 23 Mengozzi”.
Il fatto che il reclamante, ancor prima del presunto insulto a sfondo razzista, si sia sottratto al saluto e si sia diretto verso il campo avversario, oltrepassando la rete, rimane un fatto incontestabile che merita di essere sanzionato.
Riguardo alla determinazione della sanzione, oggetto degli altri motivi di reclamo, i reclamanti, ritenendo comunque i fatti contestati al Leal privi di volontà aggressiva,
chiedono la riduzione della stessa da quattro ad una giornata di squalifica, motivando tale richiesta sulla mancata valutazione delle attenuanti, aggiungendo che il giocatore non è il capitano della squadra modenese, non ha precedenti sanzioni disciplinari e che il calcio è rimasto nelle forme del tentativo, non avendo egli realmente colpito il Travica e che, infine, non vi è prova che siano stati colpiti altri avversari, ovvero il n. 23 Mengozzi.
Al riguardo va subito detto che le riprese filmate consentono di accertare il comportamento del giocatore della Sir Safety Conad Perugia, Dragan Travica, il quale, nel corso di un time-out si rivolge al Leal con dei gesti e poi, una volta finita la gara, anzichè sottrarsi al potenziale scontro fisico, lascia la posizione inizialmente assunta per il saluto finale e si dirige anch’egli verso il Leal quasi a cercare un cd. “casus belli”.
Tale circostanza viene adeguatamente valutata da questa Corte anche se non può certo andare a totale discolpa del reclamante, il quale, in modo del tutto intenzionale ed irrazionale, ha sicuramente tentato di indirizzare un calcio all’atleta avversario e per farlo ha colpito, forse non intenzionalmente, un altro avversario.
Inoltre, sempre dall’esame delle riprese filmate, versate in atti, non sembra che il giocatore della Sir Safety Conad Perugia, Travica, accusi la ricezione del colpo, anche ciò non sminuisce del tutto il gesto e/o il semplice tentativo posto in essere, nei suoi confronti, dal Leal .
Inoltre la visione delle videoriprese in atti consente di valutare la condotta del Leal nella sua completezza e non già dimidiata in due azioni distinte, vale a dire in due aggressioni ugualmente volute.
Invero, a questa Corte pare che il Leal, nel tentativo di crearsi un varco per colpire
l’avversario, abbia, come dire, “scansato” il giocatore Mengozzi, proprio al fine di non farlo oggetto di una reale aggressione; tanto non vale a giustificare l’azione del Leal, ma sicuramente consente di valutare i fatti nella loro reale unicità.
La “spinta” data al braccio del Mengozzi appare a questa Corte effetto della perdita di equilibrio dello stesso Leal, che, trattenuto dai compagni di squadra, colpisce l’avversario con un gesto non voluto e privo di intenzionalità.
Chiaramente intenzionale è stato, invece, il gesto indirizzato dal Leal nei confronti del
Travica, rimasto, però, a quanto pare, nella forma tentata perché non andato a buon fine. Alla luce di quanto sopra, dunque, questa Corte ribadisce che la condotta antisportiva posta in essere dal Leal, ammessa da quest’ultimo seppure nei termini del cd. “tentativo”, meriti di essere, comunque, adeguatamente sanzionata.
Pertanto, visti gli artt. l 04-105 e l 06 del Reg. Giurisd., in considerazione della
irreprensibile condotta sportiva tenuta dall’atleta nell’arco della sua carriera agonistica, del suo comportamento processuale, dell’atteggiamento, come sopra descritto, attuato dall’avversario ed in osservanza del principio di gradualità della pena, questa Corte ritiene di dover ridurre ad equità la sanzione irrogata dal Primo Giudice.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, dispone di ridurre a 2 (due) giornate di squalifica la sanzione inflitta all’atleta Hidalgo Yoandy Leal

Affisso il 20 aprile 2022