Respinto il reclamo della Saturnia Acicastello, che aveva richiesto la ripetizione della gara perduta contro la Sieco Service Ortona per una irregolarità tecnica arbitrale nel corso del match.
Ecco il dispositivo della decisione preso dal Giudice Sportivo Nazionale Avv. Marco Marzano
“Letti gli atti ufficiali e l’istanza fatta pervenire a questo Ufficio dal sodalizio FARMITALIA CT (SATURNIA ACICASTELLO S.S.D a R.L) in merito ad una riferita irregolarità tecnica nello
svolgimento dell’incontro in oggetto siccome riferita tale da compromettere l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo; Acquisite informative integrative al rapporto di gara da parte degli Ufficiali di Gara
CONSIDERATO
che il sodalizio FARMITALIA ha eccepito una irregolare registrazione a referto del punteggio gara, circostanza questa, che a detta della società reclamante, si sarebbe verificata nel corso del quinto set e, più specificatamente, subito dopo il cambio campo quando il punteggio era di 4 a 8 per la Sieco Service Ortona; che, sempre secondo la narrazione della società istante, in ragione di ritenuta fallace trascrizione dei successivi punti vincenti, siccome tale da aver indotto gli arbitri ad una transitoria sospensione dell’incontro onde ricondurre il punteggio all’effettività, questi ultimi, avrebbero erroneamente ricostruito l’andamento delle azioni successive al cambio campo per poi giungere, altrettanto erroneamente, a una diversa assegnazione dei punti tra le squadre contendenti e a una irregolare assegnazione del turno di servizio; che, per tali motivi, secondo quanto confermato riportato negli atti ufficiali, un dirigente del sodalizio reclamante, dopo aver preannunciato generica istanza al secondo arbitro nell’immediatezza dei fatti, ha confermato verbalmente l’iniziativa al termine dell’incontro
entro il termine di cui all’Art.23, comma 4, del Regolamento Giurisdizionale
OSSERVA
Richiamato quanto strettamente disposto dai commi 3 e 4 dell’Art.23 del Regolamento Giurisdizionale riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi atti alla formalizzazione e al perfezionamento di istanza avverso il risultato di gara, nel caso portato all’attenzione di questo Ufficio, appare indubbio che il sodalizio Saturnia Acicastello non abbia rispettato tali oneri procedurali, prima, relegando a soggetto non titolato la fase preannunciativa dell’istanza e, poi, confermando solo verbalmente tale iniziativa a fine incontro.
Tali rilavati preliminari vizi procedurali, con le conseguenze normative ivi previste, impediscono a questo Ufficio, poiché del tutto superfluo, lo scrutinio sulla fondatezza delle ragioni di merito a corredo dell’istanza.
Per tali motivi, visti i commi 3 e 4 dell’Art.23 del Regolamento Giurisdizionale
DELIBERA
di respingere l’istanza presentata dal Sodalizio FARMITALIA (SATURNIA ACICASTELLO S.S.D a R.L), in quanto inammissibile, con conseguente incameramento della tassa reclamo, e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.
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