Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dai sigg. Matteo De Cecco, Andrea Giani, Roberto Piazza, Fabio Soli, Dante Boninfante, Samuele Papi, Paolo Montagnani, Roberto Rotari, Francesco Oleni (tutti allenatori di Club di Superlega Volley Serie A1 e Serie A2) contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e la Lega Pallavolo Serie A avverso la sentenza della Corte Federale di Appello FIPAV, di cui al C.U. n. 5 del 13 febbraio 2023, resa in composizione collegiale e comunicata a mezzo PEC il 13 febbraio 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale, di cui al C.U. n. 37 del 29 novembre 2022, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso il Regolamento Doppio Incarico Allenatori, nella versione modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2022, adottato dalla Lega Maschile Serie A in pari data.
I ricorrenti, sigg. Matteo De Cecco, Andrea Giani, Roberto Piazza, Fabio Soli, Dante Boninfante, Samuele Papi, Paolo Montagnani, Roberto Rotari, Francesco Oleni, chiedono al Collegio di Garanzia, in riforma della sentenza di secondo grado della Corte di Appello Federale, di cui al C.U. n. 5 – 13 febbraio 2023, resa in composizione collegiale e comunicata a mezzo PEC il 13 febbraio 2023, di annullare la stessa senza rinvio e:
– in via principale di merito, accertati i fatti sopra esposti, valutati i documenti versati in giudizio ed eventualmente quelli ulteriormente acquisiti, accertata, altresì, la ricorrenza di situazioni giuridicamente rilevanti, di accertare la nullità del Regolamento Doppio Incarico Allenatori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2022 per aperta violazione dell’art. 8 del D. Lgs. 104/2022 e del D. Lgs. 36 del 26 febbraio 2021, nonché del diritto al lavoro (art. 4 e 41 Cost.); della libera circolazione (art. 16 Cost.); dell’uguaglianza (art. 3 Cost.) ed ancora del principio di parità di trattamento a parità di condizioni (art. 10 TFUE) e, per l’effetto, con riferimento allo stesso predetto Regolamento, di annullarlo o dichiararlo nullo o illegittimo o, comunque, privato di capacità di effetti giuridici, con ogni ulteriore conseguenza di legge e della normativa federale;
– in via subordinata, accertati i fatti sopra esposti, valutati i documenti versati in giudizio ed eventualmente quelli ulteriormente acquisiti, accertata, altresì, la ricorrenza delle situazioni giuridicamente rilevanti, di annullare e/o disapplicare il Regolamento Doppio Incarico perché in contrasto con gli Statuti della FIPAV, del CONI, nonché con la Carta Olimpica ed il Libro Bianco dello Sport.