Il Tribunale Federale della Fipav, ha sospeso da ogni attività federale per 2 mesi il presidente della Uyba Volley Giuseppe Pirola, per alcune dichiarazioni rilasciate in una intervista, riguardo la nomina di Julio Velasco a commissario tecnico della nazionale femminile. La società bustocca è stata multata di 200,00 euro-
Ecco il testo integrale del Comunicato Ufficiale emesso oggi 11 marzo 2024
TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE No 46 – 11 MARZO 2024
Riunione del 28 Febbraio 2024
40.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
– Sig. PIROLA Giuseppe in qualità di Presidente p.t. della S.S. UYBA SSDRL
– S.S UYBA SSDRL in persona del Presidente p.t.
IL TRIBUNALE FEDERALE composto da
-Aw. Massimo Rosi Presidente
-Aw. Antonio Amato Vice Presidente estensore
-Aw. Andrea Ordine Componente
Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 47/23-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:
– PIROLA GIUSEPPE: “Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T l e 5 Codice Etico, l e 74 Reg. Giur., rilasciato ad un giornalista una intervista, poi diffusa sulla piattaforma YouTube, con la quale, in relazione alla nomina di Julio Ve/asco a Commissario Tecnico della Nazionale Femminile, nel denunciare la ritenuta ingiustizia subita dal sodalizio di cui è Presidente, ha platealmente accusato la FIPAV e personalmente il Presidente Federale di comportamenti affatto seri e di aver mentito nei preliminari colloqui prodromici alla nomina del CT, del tutto indifferenti ai danni anche e non solo economici che il detto sodalizio avrebbe subito, invitando, alfine, gli organi di stampa a non smettere di parlare della vicenda, definita schifosa, così da sventare l ‘intento della Federazione e dei suoi massimi rappresentanti di farla cadere nel dimenticatoio, e così facendo debordando dai limiti de/legittimo esercizio del diritto di critica. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e F del!’art. l 02 Reg. Giur. “;
– UYBA VOLLEY SSDRL: a titolo di responsabilità diretta ex art. 76 Reg. Giur. per i fatti contestati sub A) al proprio Presidente Piro/a Giuseppe, con le aggravanti di cui alle
lettere A e F del!’art. l 02 Reg. Giur.
Il Tribunale Federale disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 28 Febbraio 2024 in videoconferenza.
Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura, l’Avv. Giorgio Guarnaschelli, e per gli incolpati il Sig. Giuseppe Pirola unitamente al legale da questo nominato Avv. Simone Facchinetti con l’audizione dell’Avv. Mirco Baruzzi dello Studio Legale Facchinetti.
Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell’atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre a carico del Sig. Giuseppe Pirola.
L’Avv. Simone Facchinetti, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nelle memorie difensive depositate ed alla documentazione depositata a corredo della stessa, insisteva nelle rassegnate conclusioni svolte in via principale ed in via subordinata nelle predette memorie, rinunciando alle richieste istruttorie ivi formulate.
il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro l O gg.;
IL TRIBUNALE FEDERALE
-Letti gli atti ed esaminati i documenti;
-Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
-Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
– Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati e della documentazione del procedimento;
OSSERVA
La fattispecie all’esame trae origine dalla segnalazione effettuata dalla Segreteria Generale della Fipav in data 01 Dicembre 2023, con la quale veniva inoltrato alla Procura Federale Fipav, per le valutazioni del caso e gli adempimenti eventualmente conseguenti, un link contenente una intervista rilasciata in data 26.11.2023 e diffusa sulla piattaforma YouTube del Presidente del sodalizio Uyba Volley SSDRL, Sig. Giuseppe Pirola, nel corso della quale, lo stesso, nel criticare la decisione Federale di nominare alla carica di Commissario Tecnico della Nazionale Femminile il tecnico Julio Velasco, già allenatore della Uyba
Volley, foriera, a suo dire, di gravi ripercussioni e danni non soltanto sportivi per la propria
società, accusava platealmente la Federazione e il suo Presidente di comportamenti affatto seri e di mendacio nella fase delle trattative prodromiche alla nomina di detto C.T., invitando, infine, gli organi di stampa a continuare a dare rilievo mediatico alla vicenda, definita schifosa, così da sventare l’intento perseguito dai massimi vertici federali di farla cadere nel dimenticatoio.
La Procura Federale, acquisita la predetta documentazione e visionato il filmato, ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico degli incolpati, esaurita così la fase istruttoria, previa trasmissione ai tesserati coinvolti della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.
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Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e il tenore delle dichiarazioni rilasciate dal tesserato Sig. Giuseppe Pirola nell’intervista in esame, nonché le deduzioni svolte dagli incolpati nelle memorie difensive depositate innanzi questo Tribunale ed in udienza, ritiene di condividere, nei limiti che qui di seguito si espongono, le argomentazioni sostenute dalla Procura Federale. Preliminarmente questo Tribunale ritiene opportuno precisare che l’oggetto del presente procedimento deve intendersi riferito esclusivamente alla disamina ed alla valutazione della portata lesiva o meno delle dichiarazioni rilasciate dall’incolpato Pirola in occasione dell’intervista rilasciata agli organi di stampa in data 26.11.2023, assumendo una incidenza relativa le cause che hanno indotto l’autore a rilasciarle e la veridicità o meno di quanto affermato. Tali ultime circostanze, infatti, che esulano da una valutazione nel merito da parte del Tribunale, non possono in ogni caso giustificare la condotta esaminata e la rilevanza disciplinare della stessa, in considerazione dell’atteggiamento assunto dall’incolpato Pirola che si ritiene quanto meno irriguardoso e diffamatorio nei confronti dei vertici federali e di tutto il movimento pallavolistico, così oltrepassandosi ogni diritto di critica pacificamente riconosciuto.
Non può, infatti, invocarsi, da parte della difesa dell’incolpato, una sorta di “esigenza sociale” e di “interesse pubblico” (da ritenersi insussistenti) a portare all’attenzione degli
organi di informazione, peraltro in maniera plateale e con toni e modalità assolutamente censurabili, inappropriate e irriguardose, una vicenda che aveva avuto la sua giusta contestualizzazione nell’ambito federale, nel tentativo di risolvere delle incomprensioni avute conseguenti alla nomina del C.T. della Nazionale Femminile di Pallavolo, da ritenersi oltretutto quale esigenza primaria di carattere federale meritevole di rispetto, anche se non condivisa, da ogni affiliato, ivi compreso il sodalizio incolpato e chi lo rappresenta.
Senza entrare nel merito, pertanto, delle vicende che hanno preceduto l’intervista in esame, si ritiene che il Sig. Pirola, nell’occasione, pur dovendosi riconoscere in capo al medesimo il diritto alla libera espressione del proprio dissenso con opinioni di carattere personale e giudizi soggettivi, abbia in tutta evidenza oltrepassato i limiti della continenza espressiva, formale e sostanziale.
L’odierno incolpato, infatti, nel dolersi in maniera critica e decisa sulla nomina del tecnico Velasco a Commissario Tecnico della Nazionale Femminile, ha accusato pubblicamente di mendacio la Federazione ed i suoi rappresentanti, così violando palesemente la normativa federale con espressioni che non possono essere ricomprese né nel diritto di critica, né in quello di cronaca.
Ancora più grave appare, inoltre, l’incitazione effettuata dal Sig. Pirola, in distonia con ogni principio di lealtà e probità, agli organi di stampa, a non smettere di parlare della vicenda dallo stesso definita schifosa, con espresso pubblico invito a diffondere le notizie dallo stesso unilateralmente ritenute causa di danni sportivi e patrimoniali.
Il tenore delle personali e plateali affermazioni rese dal Sig. Pirola devono considerarsi, indubbiamente, gravi, irrispettose, diffamatorie e lesive del decoro, reputazione ed immagine dell’intera Federazione e possono indurre erroneamente l’opinione pubblica a dubitare, impropriamente, dell’onestà e trasparenza dell’intero movimento pallavolistico e dei suoi organ1.
Ciò stante, appare utile rammentare il principio che i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico dell’odierno incolpato, delibera di infliggere a carico dello stesso la sanzione disciplinare
così come viene determinata nel dispositivo.
L’affermazione di responsabilità in capo al Sig. Giuseppe Pirola comporta la conseguente sanzione a carico della Uyba Volley SSDRL ex art. 76 Reg.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Giuseppe Pirola la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).
Delibera di infliggere al sodalizio Uyba Volley SSDRL, in persona del suo Presidente pro tempore, la multa di euro 200,00 (duecento/00).
Roma, 08 Marzo 2024
Il Presidente
Avv. Massimo Rosi
Affissione all’Albo 11 MARZO 2024