COMUNICATO UFFICIALE N° 37 – SERIE A1 FEMMINILE
Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Marco Stefano Marzano con Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott.ssa Rosella Santoro, Avv. Alessandro Rosi, Avv. Annamaria Quaranta, Avv. Carlo Ghia, Segretario Sig. Giuseppe Mastronardi, ha omologato le gare riportate in allegato e adottato il seguente provvedimento:
GARA N. 4009/A1FPA – IGOR GORGONZOLA NOVARA – RMUTUA FENERA CHIERI
Letti gli atti ufficiali e l’istanza ex art. 23 del Regolamento Giurisdizionale fatta pervenire a questo Uficio dal sodalizio CHIERI ’76 VOLLEYBALL in merito ad una pretesa irregolarità tecnica nello svolgimento dell’incontro in oggetto, riferita verificatasi nel 4° set sul punteggio di 24-17 a favore della squadra antagonista, siccome tale da compromettere l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo; acquisite, a supplemento del rapporto arbitrale, note a chiarimento del lamentato da parte della coppia arbitrale;
CONSIDERATO
• che il sodalizio CHIERI ’76 VOLLEYBALL ha contestato in atti un omesso accertamento, da parte della coppia arbitrale, di un fallo di posizione in ricezione commesso dalla squadra antagonista nel quarto set;
• che, detto sodalizio reclamante, ha lamentato che in ragione di tale omissione si sia disapplicata la regola di gioco 7.5.4.1. con conseguente incidenza sul regolare svolgimento dell’incontro;
OSSERVA
Dall’esame del rapporto di gara, fonte primaria di prova, nonché dalle note integrative acquisite a corredo dai direttori di gara, non sono emersi elementi a comprova dell’effettivo verificarsi, nella circostanza dedotta in istanza, del fallo di posizione che si assume essere stato commesso dalla squadra in campo del sodalizio Igor Gorgonzola Novara.
Ciò in quanto entrambi i direttori di gara hanno riferito di non avere rilevato il fallo di posizione denunciato.
Ciò premesso, è opportuno segnalare che, ai sensi del punto n. 5.1.3.2. delle Regole di Gioco, l’istanza ex art. 23 del Regolamento Giurisdizionale può avere ad oggetto “l’applicazione o interpretazione delle Regole da parte degli arbitri” e non un’errata valutazione di una situazione di gioco.
Sotto tale aspetto, la prova filmata offerta a suffragio dal sodalizio reclamante risulta irrilevante ai fini del decidere, in quanto tesa a volere dimostrare un presunto errore di valutazione dell’arbitro nell’espressione della propria discrezionalità tecnica.
Per i suesposti motivi,
DELIBERA
di rigettare l’istanza presentata dalla società CHIERI ’76 VOLLEYBALL e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.
Affisso in Roma il 20 marzo 2025
Il Giudice Sportivo Nazionale
f.to Avv. Marco Stefano Marzano