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Pallavolo SuperLega – La sentenza del Tribunale Federale sulla sospensione di Ngapeth

Il Tribunale Federale presieduto dal presidente Massimo Rosi ha sospeso per 7 giorni Earvin Nghapeth dopo l’esposto presentato da Dragan Travica

Ecco il dispositivo.
“Procedimento disciplinare a carico di EARVIN N’GAPETH: per aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt.J6 Statuto FIPAV, 19 R. A. T, 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice Comportamento CONI, l e 74 Reg. Giur., veicolato sul social network Instagram più commenti in calce alla fotografia del!’atleta Dragan Travica aventi carattere oggettivamente ingiuriosi nei confronti dello stesso. Contestate le aggravanti di cui alle lettere D e F del!’Art. l 02 Reg. Giur.
OSSERVA
Il presente procedimento trae origine dall’ esposto inviato dal tesserato Dragan Travica il quale lamentava il comportamento antisportivo e diffamatorio nei confronti della persona dell’esponente posto in essere dal tesserato Earvin N’Gapeth, tramite pubblicazione di tre post offensivi su social network Instagram.
A seguito dell’attività di indagine svolta, l’Ufficio della Procura Federale deferiva il prevenuto dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all’instaurazione del giudizio – da tenersi in modalità di videoconferenza- convocando lo stesso per il giorno 09/11/2022 ove, riscontrata la necessità di rinnovare la notifica nei confronti dell’incolpato, disponeva il rinvio del giudizio al giorno 14/12/2022.
In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità del tesserato concludendo per la comminazione di tre mesi di sospensione da ogni attività federale, nonché il legale dell’incolpato il quale, riportandosi alla memoria difensiva tempestivamente depositata, chiedeva, in via preliminare, a) il differimento dell’udienza ad altra data con contestuale richiesta di svolgimento in presenza per consentire al proprio assistito un’adeguata partecipazione al procedimento, b) l’ammissione della prova testimoniate articolata nel proprio libello difensionale, insistendo, in ogni caso nel merito, per il non luogo a sanzione ovvero, in subordine, nel contenimento della sanzione disciplinare “al mero richiamo o deplorazione”.
Accogliendo la richiesta sub a) avanzata dal difensore del prevenuto, il Tribunale fissava altra riunione per il giorno 112/2023 ove il tesserato rilasciava spontanee dichiarazioni e, per il tramite del proprio legale, anch’egli presente in videoconferenza, insisteva per l’ammissione della prova testimoniate sub b).
All’esito della camera di consiglio del 112/2023 il Tribunale, attesa la richiesta dell’incolpato di sentire testimoni sulle circostanze articolate nella memoria difensiva, ammetteva le prove testimoniati richieste limitando l’audizione m modalità videoconferenza di soli due testimoni ed onerando la difesa della citazione degli stessi, rinviando per l’incombente al giorno 27/2/2023 ore 14,30 con termini di prescrizione del procedimento sospesi.
In tale udienza, alla presenza del Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, e del difensore dell’incolpato, avv. Marco Benazzi Piani, il giudizio veniva ulteriormente istruito con l’audizione testimoniate dei tesserati Yoandy Leal Hidalgo e Andrea Sartoretti – ritualmente intimati dalla difesa del sig. N’Gapeth.
Conclusa la fase istruttoria, la causa veniva discussa chiedendo la Procura Federale la comminazione della sanzione da ogni attività federale del sig. N’Gapeth per mesi uno, insistendo, invece, la difesa per il non luogo a sanzione.
All’esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La condotta posta in essere dal sig. N’Gapeth e le circostanze poste a fondamento dell’odierno procedimento sono oggetto di prova documentale e il contegno contestato all’incolpato è stato assunto in violazione delle norme federali legittimando l’applicazione di idonea sanzione.
Accusare di essere (uomini) “piccoli” (nonostante il ruolo di livello nella compagine pallavolistica), “razzisti” e “traditori” all’interno di una collettività- pallavolistica, sportiva e non – dove in maniera commendevole si contrasta a tutto campo l’odioso fenomeno del razzismo e dove la lealtà viene considerata, a ben vedere, un primario valore non solo di carattere sportivo, configura un comportamento antiregolamentare.
Con la propria memoria difensiva così come in sede di spontanee dichiarazioni rese dinanzi a questo Collegio, l’atleta, pur riconoscendo di aver posto in essere “un gesto istintivo non lo si può negare” ha tentato, tuttavia, di scriminare il proprio contegno disciplinarmente rilevante imputando lo stesso ad “una presa d’atto circa l ‘esistenza del razzismo nello sport in generale e nella pallavolo, in particolare” per avere egli stesso, già in passato, “dovuto fare i conti con insulti a sfondo razziale”.
In altri termini, secondo la tesi del difensore, il s1g. N’Gapeth non avrebbe offeso gratuitamente l’atleta Dragan Travica, definendolo, tra l’altro, “razzista” e “traditore”, ma avrebbe preso pubblicamente posizione avverso il fenomeno del razzismo. Nell’evidenziare, qualora ce ne fosse bisogno, come questo Tribunale e l’intera Federazione Italiana Pallavolo è da sempre schierata in maniera inflessibile contro ogni deprecabile e non commendevole forma e/o anche solo espressione di razzismo, la tesi difensiva prospettata non è condivisibile e non può essere accolta.
L’atleta N’Gapeth, non nell’immediatezza dei fatti, ma solo a distanza di un cospicuo arco temporale dal termine della gara dove asseritamente l’atleta Travica avrebbe utilizzato un epiteto razzista nei confronti di un compagno di squadra dell’incolpato, ha volontariamente deciso di affidare la propria “reazione” ad un social Network con delle offese rivolte all’avversario.
Tuttavia, la richiamata “presa d’atto” contro il razzismo confligge in maniera insanabile con il contegno tenuto dal prevenuto il quale, dopo appena un giorno dalla pubblicazione incriminata, si è adoperato per la rimozione dei post offensivi.
Contraddizione che trova ampia conferma nell’ammissione, espressamente riportata nella memoria difensiva, di aver compiuto un gesto istintivo.
I fatti contestati, dunque, non possono essere ricondotti ad una “battaglia contro il razzismo” – che si sarebbe combattuta nel giro di un solo giorno -, ma devono essere inquadrati nell’alveo di offese- benché rimosse (quasi) nell’immediatezza- rivolte ad un altro tesserato.
Non è superfluo ricordare come eventuali episodi di razzismo possono (i.e. devono) essere denunziati all’Ufficio della Procura Federale, organismo federale antologicamente deputato ad indagare, anche d’ufficio, in ordine alla notitia criminis in qualsiasi modo acquisita, ed eventualmente giudicati dagli Organi giurisdizionali della FIPAV.
Nel caso di specie, lo stesso difensore del sig. N’Gapeth riferisce dell’apertura d’ufficio di un procedimento disciplinare nei confronti dell’atleta Travica (per l’asserita ingiuria razziale) definito con provvedimento di archiviazione.
L’espletata istruttoria ha, tuttavia, offerto una seppur parziale attenuante al contegno tenuto dal prevenuto.
Il testimone Yoandy Leal Hidalgo ha, infatti, riferito di “aver sentito” un epiteto di stampo razziale proferito nei propri confronti da parte dell’atleta Travica, avendo poi riferito la circostanza, tra gli altri, nello spogliatoio, al compagno di squadra N’Gapeth ed al Dirigente Andrea Sartoretti (il quale in sede di audizione ha confermato di aver appreso la notizia solo de relato).
La circostanza, dunque, può aver realisticamente indotto il sig. N’Gapeth a commettere quello che -per stessa ammissione del prevenuto e del proprio difensore – è stato un gesto istintivo causato da “un sentimento di condanna” di un odioso episodio di razzismo. Circostanza che, tuttavia, come detto, non ha trovato conferma nell’esito (i.e. archiviazione) del procedimento disciplinare deputato a giudicare su tale fatto, e che comunque non legittima il sig. N’Gapeth ad ingiuriare a propria volta su un social network un altro atleta asseritamente reo di una (grave) infrazione antiregolamentare.
Nel comminare la sanzione disciplinare, dunque, si deve tenere in considerazione, da un lato, la sussistente circostanza aggravante (debitamente contestata dall’Ufficio della Procura Federale) per aver commesso il fatto con un mezzo di diffusione (i.e. Instagram)­ che, atteso la posizione di rilievo sportivo dei due atleti coinvolti, ha visto la partecipazione/adesione di molti utenti virtuali i quali hanno commentato e/o anche solo condiviso i commenti lesivi rivolti dal N’Gapeth al tesserato Travica – dall’altro, il contegno dell’incolpato che ha rimosso, dopo un giorno, i post offensivi tentando in tutti i modi e nella quasi immediatezza di limitare le conseguenze dannose dell’infrazione disciplinare. Emenda sanzionatoria commisurata anche al contegno processuale dell’atleta
– da valutarsi positivamente – che, in sede di dichiarazioni spontanee, ha spiegato di non aver in alcun modo voluto offendere gratuitamente l’atleta Travica, ma di aver avuto un’improvvida reazione “a caldo” (pubblicazione post su Instagram) quasi immediatamente dallo stesso atleta emendata (rimozione post).
Per tali motivi, la condotta contestata deve essere sanzionata come da dispositivo.
Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato Earvin N’Gapeth con la sospensione da ogni attività federale per giorni sette.
Roma, 27 febbraio 2023