Pallavolo A1F Play off – La Commissione Di Appello Fipav ha giudicato inammissibile il reclamo di Chieri: ecco perchè
CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 21 MARZO 2025
Riunione del 21 marzo 2025 – Presidente: Avv. Claudio Cutrera; Componente: Avv. Giuseppe Bianco; Componente: Avv. Giulia Mennuni
CSA – Reclamo della Società Reale Mutua Fenera Chieri ’76 avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 37 del 20 marzo 2025 riguardo l’istanza avverso l’omologa della gara n. n. 4009 del 19 marzo 2025. In relazione alla gara di pallavolo di n. 4009 Igor Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 del 19/03/2025, il Giudice Sportivo Nazionale emetteva il C.U. n. 37 del 20/03/2025, con il quale deliberava “di rigettare l’istanza presentata dalla società CHIERI ’76 VOLLEYBALL e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo”.
Avverso tale provvedimento la Società Reale Mutua Fenera Chieri ’76 interponeva reclamo d’urgenza, ex artt. 23 comma 6 e 28 Regolamento Giurisdizionale FIPAV. All’udienza di discussione svoltasi il giorno 21/03/2023 veniva ascoltato l’Avv. Filippo Vergnano, Presidente della società reclamante ed il difensore, Avv. Roberto Ariagno, i quali concludevano per l’accoglimento del reclamo proposto, ribadendo che, a loro avviso, si è trattato di errore tecnico inficiante la regolarità della gara e non di un errore di valutazione degli arbitri. La Corte Sportiva di Appello riservava, quindi, la propria decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è inammissibile. Indipendentemente, infatti, dal reale verificarsi dell’eccepita irregolarità della mancata rilevazione del
fallo di posizione della squadra avversaria, occorre in via preliminare esaminare il rispetto dei termini previsti (in via perentoria e a pena di inammissibilità) dagli artt. 23 e 28 Reg. Giur. in tema di reclamo d’urgenza avverso il risultato di gara. Come noto, infatti, l’art. 23 stabilisce che “A pena di inammissibilità, l’istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione”, prevedendo altresì che, “Sempre a pena d’inammissibilità, entro quindici minuti dalla conclusione della gara, l’istanza deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro.” (cfr. art. 23, commi 3 e 4, Reg. Giur.).
Sempre a norma dell’art. 23 comma 6, inoltre, “l’istanza, unitamente ai motivi, deve essere inoltrata entro ventiquattro ore e comunque entro il primo giorno feriale successivo dalla conclusione della gara (…) al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali competenti”.
Nell’eventualità in cui il Giudice di primo grado disponga l’omologazione della gara la squadra istante ha poi, come noto, la facoltà di impugnare tale provvedimento mediante reclamo d’urgenza alla Corte Sportiva di Appello. Tale reclamo, tuttavia, a norma dell’art. 28, comma 5, Reg. Giur. “deve pervenire presso la segreteria dell’organo competente per l’impugnazione perentoriamente entro le ore 12 del giorno seguente alla data di affissione della decisione in prima istanza.” (art. 28, comma 5, Reg. Giur.).
Ebbene nel caso di specie, se pur è vero che il capitano della società odierna reclamante ha preannunciato, confermato e inoltrato l’istanza avverso il risultato di gara nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla disciplina dettata dalle sopra citate norme, occorre tuttavia rilevare che il reclamo d’urgenza è pervenuto presso la segreteria di questa Corte unicamente alle ore 12:09,
dunque oltre il termine delle ore 12:00 espressamente previsto dall’art. 28 Reg. Giur., essendo stato il provvedimento impugnato pubblicato il 20/03/2025.
La mancata osservanza di tale termine, espressamente qualificato come perentorio dallo stesso art. 28, comma 5, Reg. Giur., non può che condurre all’inammissibilità del reclamo in questione, per tardività, non essendo comunque normativamente prevista una rilevabilità d’ufficio di eventuali errori arbitrali.
In tal senso: Decisione Corte Sportiva d’Appello Fipav C.U. n. del 1/2/2023, confermata dal Collegio di Garanzia del Coni con la decisione n.60 del 2023. In considerazione, dunque, della pregiudizialità della questione sopra esposta, i motivi di merito dell’istanza avanzata dal Reale Mutua Fenera Chieri ’76 restano assorbiti, indipendentemente dalla fondatezza nel merito del reclamo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello dichiara inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto dalla società Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e conferma integralmente il C.U. n. 37 del 20/03/2025 emesso dal Giudice Sportivo Nazionale.
Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera
Affissione all’Albo 21 Marzo 2025